Come registrare il copyright
Il diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera.
A differenza di quanto accade con i brevetti o con i marchi non è quindi necessario alcun tipo di deposito per ottenere il diritto, essendo sufficiente dimostrare di esserne gli autori e di avere creato l’opera prima di altri.
A questo fine, proprio per facilitare la prova da offrire in merito alla paternità di un’opera, è consigliabile effettuare un deposito dell’opera presso un ente che ne certifichi la data.
In Italia questo ruolo è assunto essenzialmente dalla SIAE presso la quale possono essere depositate una serie di opere, anche inedite.
La SIAE rilascia un attestazione di avvenuto deposito nel quale viene assegnato un numero ed una data di deposito ma non effettua alcun controllo sul contenuto di quanto viene depositato. Pertanto se si procede a depositare presso la SIAE un’opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d’Autore, con il deposito non si acquisterà alcun diritto neppure nel caso in cui il deposito venga accettato dalla SIAE.
Il deposito di un’opera inedita è utile per tutelare le opere non pubblicate, e quindi maggiormente esposte al plagio, prima di presentarle ad un possibile editore.
Si può pubblicare una qualsiasi opera dell’ingegno, in particolare romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell’ingegno.
Di questo servizio si possono avvalere anche coloro che non sono associati alla SIAE e i cittadini stranieri.
Con il deposito si ottiene il notevole vantaggio di avere una prova certa sulla data di creazione dell’opera.
La lettera b) delle Condizioni di deposito prevede che «il deposito ha carattere privato ed è accettato dalla SIAE agli effetti di costituire una prova di esistenza dell’opera alla data di deposito».
Per effettuare il deposito è necessario predisporre una copia dell’opera che si vuol tutelare, sotto forma di documento cartaceo e/o di supporto magnetico.
Tale copia, accompagnata da una dichiarazione di paternità, viene conservato dalla SIAE in busta chiusa e custodito senza renderlo accessibile al pubblico. Al depositante verrà invece rilasciato un attestato recante il numero di repertorio assegnato al deposito.
Il deposito ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo salva la facoltà del titolare di ritirare in ogni momento l’opera.
Se alla scadenza il titolare non ritira l’opera o non rinnova il deposito la SIAE si ritiene autorizzata alla distruzione del materiale stesso.
Il deposito non dà alcun diritto per acquisire la qualità di associato alla SIAE o per la tutela dell’opera da parte della stessa. La SIAE non ha alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né alcuna responsabilità per eventuali plagi o utilizzazioni illecite.
Anche la legge americana come quella italiana prevede che non è necessario alcun deposito per ottenere la protezione di un’opera.
Il copyright viene assicurato automaticamente nel momento in cui l’opera viene creata o meglio “fissata” per la prima volta in un esemplare o registrata su supporto sonoro.
Il deposito presso il Copyright Office è però fortemente consigliato.
La procedura di deposito presso il Copyright Office è molto complessa ed è opportuno rivolgersi ad un consulente.
Oppure ci si può rivolgere a un CTP per firmarlo digitalmente con Marca Temporale
Contattare il nostro Studio per informazioni.
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